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ENTE MORALE
ENTE NON COMMERCIALE
FONDAZIONE
FONDAZIONE BANCARIA
FONDAZIONE DI EROGAZIONE
FONDAZIONE ENTE LIRICO O MUSICALE
FONDAZIONE ITALIANA
FONDAZIONE NON RICONOSCIUTA
FONDAZIONE OPERATIVA
FONDAZIONE REGIONALE
FUND RAISING
ENTE NON PROFIT
BENEFICENZA
BROWSER
CHAT
COOKIE
COOPERATIVE SOCIALI
MOTORE DI RICERCA
NON PROFIT
ONG
ONLUS
ORGANIZZAZIONI NON PROFIT
SOLIDARIETA'
URL
USERNAME
SCONTO ETICO
UTENTE DI ADELFOS
NAVIGATORE
PANNELLO DI CONTROLLO
ACCOUNT
PASSWORD
EMAIL
ENTE
MORALE
Termine
ottocentesco usato per indicare l'attribuzione della PERSONALITA'
GIURIDICA ad un ente NON PROFIT. Ancora oggi, sulle carte
intestate di vecchie fondazioni, si legge la scritta "eretta
in ente morale in data" seguita dagli estremi del
RICONOSCIMENTO GIURIDICO. ENTE
NON COMMERCIALE
Termine
di origine tributaria che oggi ha assunto il più
ampio significato di "ente senza scopo di lucro" (non
profit organization).
Ai fini delle imposte dirette, tuttavia, il termine individua
tuttora tutti gli enti non societari, pubblici o privati,
che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio
di attività commerciali, facendo riferimento alle
disposizioni statutarie e osservando le attività effettivamente
svolte (art. 87 lett. c del D.P.R. 917/86).
Se poi un ente non commerciale svolge solamente attività
non commerciali, nessun adempimento è dovuto ai
fini fiscali ed è escluso dalla presentazione
della dichiarazione annuale dei redditi delle persone
giuridiche.
Per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, non
esiste una definizione di ente non commerciale, in quanto
un ente che pone in essere soltanto attività non
commerciali è sempre escluso dall'ambito di applicazione
dell'imposta e non esistono obblighi contabili o di dichiarazione.
Si ricorda, infine, che entro il 1° ottobre 1997 il
Governo dovrà emanare uno o più decreti
legislativi sul riordino del trattamento fiscale degli
enti non commerciali, sulla base di una delega contenuta
nella Legge Finanziaria per il 1997 (art. 3, comma 186,
L. 662/96). Le linee guida di tale delega (art. 3, comma
187) possono essere così riassunte:
- la definizione di "ente non commerciale" sarà
unitaria ai fini tributari e farà riferimento all'attività effettivamente
svolta dall'organizzazione;
- il bilancio sarà sottoposto a precisi vincoli
espositivi e di pubblicazione, mentre verranno previste
rigide misure antielusive;
- le principali agevolazioni riguarderanno i contributi
ottenuti in regime di convenzione da enti pubblici (esclusione
da imposte per gli enti con finalità sociale),
le raccolte pubbliche di fondi (esclusione da imposte),
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese
agli
associati (esclusione parziale da imposte e regimi semplificati
entro determinati limiti), i trasferimenti di beni patrimoniali
(semplificazione e riduzioni d'imposta), l'imposta sugli
spettacoli (forfettaria). Click
qui per avere info sulle Normatiove Politiche Sociali FONDAZIONE
Ente
senza finalità di
lucro con una propria sorgente di reddito che deriva
normalmente (ma non esclusivamente) da un PATRIMONIO.
Questo ente ha il suo organo di governo ed usa le
proprie risorse finanziarie per scopi educativi,
culturali,
religiosi,
sociali o altri scopi di pubblica utilità, sia
sostenendo persone ed associazioni, sia organizzando
e
gestendo direttamente i suoi programmi. Questa
definizione, formulata dall'European Foundation Centre
di Bruxelles, mette in luce i caratteri peculiari di una
fondazione:
- è un ente dotato di reddito, cioè è l'unione
di organizzazione e finanza, di lavoro e capitale, di
persone e denaro;
- è un ente autonomo amministrativamente (è dotato
di propri organi decisionali), finanziariamente (ha un
proprio reddito) e giuridicamente (ha la PERSONALITA'
GIURIDICA);
- è un ente perpetuo orientato al perseguimento
di uno scopo di pubblica utilità, che può avvenire
sia direttamente (FONDAZIONE OPERATIVA) che indirettamente
(FONDAZIONE DI EROGAZIONE).
FONDAZIONE
BANCARIA
Il termine Fondazione Bancaria è impropriamente
usato per indicare l'ente conferente di una partecipazione
bancaria in base alla Legge Amato sulla
ristrutturazione degli istituti di credito di diritto
pubblico (L. 218/90 e conseguente D.Lgs. 356/90).
La ristrutturazione prevedeva la trasformazione delle
Casse di Risparmio e degli Istituti di Credito di Diritto
Pubblico in società per azioni tramite fusioni,
trasformazioni e conferimenti; nella pratica, la soluzione
più utilizzata è stata quella del conferimento
dell'intera azienda bancaria ad una nuova società per
azioni da parte dell'ente che fino a quel momento l'aveva
posseduta e gestita.
L'ente conferente continua ad essere regolamentato dal
suo statuto originario, che però deve essere modificato
per sottostare alle limitazioni previste dalla normativa
(D.Lgs. 356/90 e Lg. 461/98), per esempio:
- lo scopo deve essere di utilità sociale e di
promozione dello sviluppo economico, nei settori (istituzionali)
della ricerca scientifica, dellistruzione, dell'arte,
della conservazione e valorizzazione dei beni culturali
e ambientali, della sanità e dell'assistenza alle
categorie sociali deboli;
- non possono esercitare direttamente l'impresa bancaria
o possedere partecipazioni di controllo nel capitale di
imprese bancarie o finanziarie
- possono esercitare imprese direttamente strumentali
ai fini statutari, esclusivamente nei settori istituzionali;
- prevedono nei loro statuti distinti organi di indirizzo,
di amministrazione e di controllo.
Con ripetuti interventi normativi (direttiva del C.I.C.R.
del 23/10/92, D.M. del 26/11/93, L. 474/94, direttive
delex Ministro Dini del 18/11/94 e del 1/2/95, C.M.
del 28/6/95) si è cercato di realizzare la separazione
fra ente conferente ed istituto di credito fino a giungere
alla Legge 461/98 ed ai successivi decreti attuativi.
FONDAZIONE
DI EROGAZIONE
(GRANTMAKING FOUNDATION) Con questo
termine si fa riferimento ad una fondazione che persegue
le proprie finalità statutarie erogando a terzi
risorse finanziarie (GRANT); un semplice esempio è
costituito da una fondazione che promuove lo studio universitario
erogando borse di studio agli studenti più meritevoli.
L'attività di erogazione (GRANTMAKING) è
complessa, in quanto le risorse sono sempre limitate ed
occorre, per evitare di sprecarle, selezionare con accuratezza
le persone e/o i progetti più meritevoli.
Una fondazione di erogazione, non avendo significative
infrastrutture ed investimenti fissi, è molto più
flessibile di una FONDAZIONE OPERATIVA: pertanto può
rispondere con maggiore tempestività al mutamento
dei bisogni da soddisfare ed ha meno vincoli nell'intraprendere
progetti innovativi.
FONDAZIONE
ENTE LIRICO O MUSICALE
Fondazione
di diritto privato che nascerà dalla
trasformazione obbligatoria di alcuni enti lirico-sinfonici,
come previsto dal D.Lgs. del 27/6/96, emanato in seguito
ad una delega contenuta nella Legge finanziaria per il
1996 e rientrante nell'ambito della riforma degli enti
lirico-sinfonici, che si trascina da decenni.
Rispetto alla comune FONDAZIONE ITALIANA di diritto privato,
questa fondazione presenta alcuni vincoli addizionali,
che devono essere necessariamente recepiti dallo statuto:
- lo scopo deve consistere nella diffusione dellarte
musicale senza fine di lucro;
- la sede deve essere situata nel medesimo Comune dellarte
ente trasformato;
- la presidenza spetta al Sindaco del Comune dellente
trasformato;
- il Consiglio di Amministrazione deve essere composto
da sette membri (incluso il Presidente), che restano in
carica per 4 anni e possono essere riconfermati;
- il Collegio dei Revisori deve essere composto da tre
membri effettivi e di un supplente, che restano in carica
per 4 anni;
- la conduzione dell'attività artistica-musicale
deve essere affidata ad un direttore artistico nominato
per 4 anni da un sovraintendente, a sua volta nominato
dal Consiglio di Amministrazione;
- la tenuta delle scritture contabili e la redazione
del bilancio sono obbligatorie anche in assenza di attività commerciale;
- se lente esercita attività commerciale,
in caso di insolvenza si applica la liquidazione coatta
amministrativa anziché il fallimento.
La fondazione ente lirico beneficia di significative
agevolazioni fiscali (esenzione dimposta per i GRANT ricevuti
e per le ATTIVITA COMMERCIALI strumentali poste
in essere) e di rilevanti contributi pubblici (la fondazione
infatti subentra nei diritti dellente trasformato,
anche se con alcuni limiti).
Di particolare interesse la soluzione adottata dal legislatore
per incentivare lingresso dei privati nel patrimonio
di queste fondazioni; ai donatori viene infatti riconosciuta
la detraibilità delle donazioni fino al 30% del
proprio reddito, a condizione però che si impegnino
- con atto scritto - ad erogare importi uguali anche
nei
due anni successivi.
Per le donazioni occasionali vale comunque la detraibilità fino
al 2% del proprio reddito. FONDAZIONE
ITALIANA
La
fondazione comune di diritto privato è disciplinata
dal Libro I del Codice Civile (artt. 12-35) ed è
soggetta al controllo di un'AUTORITA' VIGILANTE. La costituzione
avviene tramite l'atto di fondazione, che può essere
disposto anche per testamento; l'atto deve contenere la
denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del
patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento
e sullamministrazione, così come i criteri
e le modalità di erogazione delle rendite (art.
16 del Codice Civile).
Lo scopo di una fondazione, sebbene la legge nulla dispone
al riguardo, deve essere di pubblica utilità, sulla
base di una giurisprudenza costante e di una prassi amministrativa
consolidata; l'oggetto, cioè la modalità
concreta di perseguimento dello scopo, può anche
non essere definito, a differenza delle società
commerciali: il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE può
svolgere qualsiasi attività idonea - anche indirettamente
- al raggiungimento dello scopo, ivi incluse le ATTIVITA'
COMMERCIALI.
L'AUTORITA' VIGILANTE è dotata di ampi poteri,
fra i quali si evidenzano la facoltà di nominare
un commissario straordinario in sostituzione del Consiglio
di Amministrazione, di effettuare un controllo di legittimità
sull'operato del Consiglio e di autorizzare l'acquisto
di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e
legati.
Nel caso di estinzione della PERSONALITA' GIURIDICA,
si apre la procedura di liquidazione del patrimonio (art.
30 del Codice Civile) secondo quanto previsto dalle disposizioni
per l'attuazione del Codice Civile (artt. 11-20): nomina
di uno o più commissari liquidatori da parte del
presidente del tribunale, conversione del patrimonio in
denaro, pagamento dei creditori, rinvio alle norme sulla
liquidazione coatta amministrativa in caso di attivo insufficiente,
ecc. I beni che residuano dopo la liquidazione devono
essere devoluti in conformità alle disposizioni
statutarie relative - se esistono - oppure attribuendo
i beni ad altri enti che hanno fini analoghi (art. 31
del Codice Civile).
Mentre si rinvia alle voci PATRIMONIO, RICONOSCIMENTO
GIURIDICO e CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE per ogni approfondimento,
si ricorda qui che l'ordinamento italiano prevede anche
altri tipi di fondazioni, che presentano delle particolarità soprattutto
in materia di AUTORITA' VIGILANTE: le fondazioni di famiglia
(art. 4 del R.D. 99/1891), le fondazioni assistenziali
(art. 2 della L. 6972/1890), le fondazioni di istruzione
agraria (art. 1 della L. 770/1913), le fondazioni scolastiche
(art. 550 del R.D. 1297/1928), le fondazioni universitarie
(artt.191 e 192 del R.D. 1592/1933), le fondazioni militari
(art. 849 del R.D. 443/1927) e le fondazioni di culto
(Leggi concordatarie del 1929 e del 1985).
FONDAZIONE
NON RICONOSCIUTA
Fondazione
comune di diritto privato non dotata di RICONOSCIMENTO
GIURIDICO. La mancanza del riconoscimento può dipendere
da diverse cause:
- la fondazione è già stata costituita ed
ha già chiesto il riconoscimento, ma opera prima
di averlo ottenuto;
- la fondazione è già stata costituita,
ma opera anche se non è ancora stato chiesto il
riconoscimento;
- la fondazione non è ancora stata costituita,
ma esiste ed è già operante un comitato
promotore per la costituzione;
- le fondazione è solo fiduciaria, cioè
il fondatore lascia in eredità il suo patrimonio
con l'obbligo per l'erede di destinarne la rendita ad
uno scopo di pubblica utilità predefinito.
In ogni caso, la giurisprudenza e la dottrina prevalente
sostengono che la fondazione riconosciuta conserva i
diritti
e le obbligazioni assunte prima del riconoscimento (continuazione
dei rapporti giuridici), che esiste una responsabilità personale
e solidale di chi ha agito in nome della fondazione prima
del riconoscimento (art. 41 del Codice Civile) e
che anche una fondazione non riconosciuta crea sul patrimonio
un vincolo reale di destinazione, sottraendo lo stesso
all'azione dei creditori personali del fondatore.
FONDAZIONE
OPERATIVA
(OPERATING FOUNDATION)
Per una fondazione
la principale alternativa all'erogazione dei GRANT consiste
nel gestire in proprio le attività istituzionali.
Rispetto al GRANTMAKING, le attività gestite
direttamente comportano una maggiore incidenza dei costi
fissi, ma
anche un maggior controllo sull'utilizzo delle risorse.
E' opportuno evidenziare che non può considerarsi
fondazione operativa una fondazione che gestisce un'impresa
per ottenere un reddito da erogare sotto forma di contributi
a terzi. In altri termini, non è sufficiente svolgere
un'ATTIVITA' COMMERCIALE per qualificarsi come "fondazione
operativa", mentre è necessario che una fondazione
operativa svolga direttamente un'attività istituzionale,
la quale potrà essere commerciale (fondazione
d'impresa) oppure no.
Le fondazioni operative, in particolare quelle che non
svolgono attività commerciali, presentano considerevoli
problemi nella valutazione dei risultati (performance),
in quanto spesso i servizi erogati sono personalizzati
e manca un prezzo di mercato col quale confrontarsi.
FONDAZIONE
REGIONALE
Nel
caso in cui la fondazione intenda operare in
una delle
materie trasferite per competenza dallo Stato alle Regioni
e limiti il proprio intervento ad un ambito territoriale
regionale (o ancora più ristretto), è possibile
richiedere ed ottenere il riconoscimento giuridico come
fondazione di diritto regionale.
L'istanza di riconoscimento deve essere inoltrata alla
Presidenza della Giunta regionale competente per territorio
(art. 14 del D.P.R. 24/7/77, n. 616), corredata di tutti
gli allegati previsti (art. 2 di attuazione C.C. e Circ.
Min. Interno n. 160 del 2/10/92): copia autentica dell'atto
costitutivo e dello statuto, documenti comprovanti il
conferimento del patrimonio e la sua entità, ecc.
Il riconoscimento giuridico in questo caso viene ottenuto
con un decreto del Presidente della Giunta regionale.
FUND
RAISING
Termine anglosassone usato per individuare
la raccolta di risorse finanziarie da parte di
un ente
NON PROFIT.
In senso stretto, comunque, col termine "fund raising"
si intende la persuasione delle persone fisiche ad effettuare
erogazioni liberali. In questo "segmento di mercato"
(i privati) esiste moltissima concorrenza fra le diverse
organizzazioni non profit, in quanto l'ammontare che un
individuo può donare non è illimitato; perciò
è molto importante un utilizzo razionale degli
strumenti di marketing.
La raccolta avviene tipicamente organizzando eventi (concerti
di beneficenza, feste in piazza), vendendo gadget o prodotti
simbolici (un bonsai, un'arancia, una stella di Natale)
o richiedendo versamenti su conto corrente (annunci pubblicitari,
lettere postali, abbonamenti a riviste o periodici). I
contributi ricevuti, infine, possono essere disponibili
oppure vincolati ad essere utilizzati per specifici progetti.
In senso lato, invece, il termine significa qualsiasi
contributo ottenuto da terzi, anche senza la connotazione
di "liberalità"; rientrano così nel
concetto di fund raising anche le risorse finanziarie
ottenute da:
- istituti di credito, che contribuiscono in proprio (per
marketing o per legami istituzionali con l'ente non profit)
ovvero convogliando le erogazioni liberali dei loro clienti
(conto etico);
- imprese, che contribuiscono per questioni di immagine
aziendale e di marketing, tipicamente tramite la sponsorizzazione
(di convegni, di riviste, di eventi, ecc.);
- enti pubblici, che "comprano" diversi servizi
sociali dagli enti non profit (utilizzando lo strumento
della i convenzione) ovvero che finanziano istituzionalmente
chi possiede i requisiti di volta in volta predefiniti
(ad esempio i contributi statali per l'editoria o per
gli enti lirici);
- altri enti non profit, quali le FONDAZIONI DI EROGAZIONE
ed i comitati per la raccolta di fondi finalizzata a
progetti
di pubblica utilità (ad esempio Telethon).
Ente
Non Profit
vedi Organizzazione
Non Profit
Beneficenza
La
generosità del singolo (o di enti e organizzazioni)
volta a dare aiuto momentaneo a chi si trova in condizioni
di povertà o di bisogno per consentirgli la sopravvivenza.
tratto
dal glossario di: vita
non profit online
Browser
E'
il software con cui si esplora il WWW (World Wide
Web). Visualizza le pagine web
tratto
dal glossario di: vita
non profit online
Chat
1.Conversazione
in tempo reale tramite calcolatore. Quando un partecipante
digita una riga di testo e preme il tasto
Invio, le sue parole compaiono sullo schermo degli altri
partecipanti, che possono rispondergli allo stesso
modo.
Molti servizi online supportano la chat; in internet,
il sistema usuale è l'IRC.
2. Programma di utilità di internet che supporta
la chat. L'IRC lo ha ampiamente soppiantato.
3. Come verbo, significa condurre una conversazione in
tempo reale con altri utenti tramite calcolatore.
tratto
dal glossario di: vita
non profit online
Cookie
o biscottini
Informazioni mandate da un server
web a un browser web. Si tratta di file usati
per memorizzare
sul disco fisso di un utente delle informazioni sulle
navigazioni che ha effettuato o sulle sue preferenze
(registrazione
a servizi, scelte di navigazione, acquisti online). Tra
le preferenze nel browser è possibile scegliere
di rifiutare i cookie.
tratto
dal glossario di: vita
non profit online
Cooperative
Sociali
Le cooperative sociali sono cooperative
fondate con lo scopo di sostenere la promozione
umana e l'integrazione
sociale e lavorativa dei cittadini appartenenti alle
cosiddette categorie svantaggiate e deboli (ex
carcerati, disabili,
ragazze-madri ecc.). Sono disciplinate dalla legge n.
381 dell'8 novembre 1991 che le suddivide in
due tipologie:
Tipo A - Perseguono l'interesse generale della comunità alla
promozione umana e all'integrazione sociale attraverso
la gestione dei servizi socio sanitari ed educativi
Tipo B - Svolgono attività agricole, industriali,
commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento
lavorativo
di persone svantaggiate.
tratto
dal glossario di: vita
non profit online
Fondazioni
Le
fondazioni sono organizzazioni senza fine di lucro,
dotate di un proprio patrimonio, impegnate in molteplici
settori: assistenza, istruzione, ricerca scientifica,
erogazioni premi e riconoscimenti, formazione, ecc..
La
loro esistenza è prevista dal Codice civile e
la loro struttura giuridica può variare a seconda
del tipo di fondazione che viene costituita ed è
facoltativa la richiesta del riconoscimento che, comunque,
può essere ministeriale o regionale o delle province
autonome.
Una particolare tipologia è rappresentata dalle
fondazioni bancarie che, dopo un lungo processo di riforma,
si stanno trasformando in organizzazioni non profit impegnate
esclusivamente in uno (o più) dei sei settori di
pubblica utilità individuati dalla legge: ricerca
scientifica, istruzione, arte, conservazione e valorizzazione
dei beni culturali e ambientali, sanità, assistenza
alle categorie deboli.
tratto
dal glossario di: vita
non profit online
Fund
Raising
Una definizione completa e la seguente:
il "fund raising" è l'insieme delle
strategie e delle azioni che un'azienda non profit deve
mettere
in atto affinché si sviluppi nel tempo un continuo
afflusso di risorse finanziarie elargite gratuitamente
per sostenere le attività istituzionali (anche
sotto forma di progetti) dell'ente.
tratto
dal glossario di: vita
non profit online
Motore di ricerca
Un software residente su un
sito web che effettua ricerche su un database (con informazioni
aggiornate sui contenuti dei web, tutti indicizzati),
consultabile a mezzo di parole chiave digitate dall'utente.
tratto
dal glossario di: vita
non profit online
Non Profit
Non profit: proviamo a fare un po'
di chiarezza sulla grafìa e sul suo significato.
Profit, termine latino, forma contratta della terza persona
singolare (modo indicativo, tempo presente), del verbo
proficere che significa avvantaggiare. La parola confluì
nel vocabolario anglosassone, tra il Cinquecento e il
Seicento, ad opera di alcuni monaci. Non profit, termine
d'origine americana più che anglosassone, sta per
non profit organizations, e indica quegli enti che operano
senza avere per fine primario il conseguimento del profitto
(il termine scientificamente più usato è,
infatti, Not for Profit). Il che non vuol dire che non
possano conseguire dei profitti, ma semplicemente che
questi debbano essere reinvestiti nel perseguimento del
fine primario di queste organizzazioni. Riassumendo:
giusto
scrivere non profit, sbagliato no profit.
E il Terzo settore, perché è definito come
settore terzo? Con quest'espressione, usata spesso come
sinonimo di non profit, si indica l'insieme dei soggetti
che operano secondo logiche e meccanismi che non appartengono
né allo Stato né al mercato. Definizione
considerata da alcuni inadeguata perché è
una definizione per negazione. Costoro preferiscono parlare
di "economia civile".
tratto
dal glossario di: vita
non profit online
Non
profit o no profit?
Non profit: proviamo a
fare un po' di chiarezza sulla grafìa e
sul suo significato.
Profit, termine latino, forma contratta della terza persona
singolare (modo indicativo, tempo presente), del verbo
proficere che significa avvantaggiare. La parola confluì
nel vocabolario anglosassone, tra il Cinquecento e il
Seicento, ad opera di alcuni monaci. Non profit, termine
d'origine americana più che anglosassone, sta per
non profit organizations, e indica quegli enti che operano
senza avere per fine primario il conseguimento del profitto
(il termine scientificamente più usato è,
infatti, Not for Profit). Il che non vuol dire che non
possano conseguire dei profitti, ma semplicemente che
questi debbano essere reinvestiti nel perseguimento del
fine primario di queste organizzazioni. Riassumendo:
giusto
scrivere non profit, sbagliato no profit.
E il Terzo settore, perché è definito come
settore terzo? Con quest'espressione, usata spesso come
sinonimo di non profit, si indica l'insieme dei soggetti
che operano secondo logiche e meccanismi che non appartengono
né allo Stato né al mercato. Definizione
considerata da alcuni inadeguata perché è
una definizione per negazione. Costoro preferiscono parlare
di "economia civile".
tratto
dal glossario di: vita
non profit online
ONG
- Organizzazioni Non Governative
Le ONG sono
organizzazioni private di vario tipo che operano,
con diverse modalità,
nel campo della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà
internazionale. La loro attività nell'àmbito
della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di
svluppo
è disciplinata dalla legge 49/87 (la cui riforma
è in discussione da quasi tre anni) che prevede
la concessione, da parte del ministero degli Affari
esteri,
del riconoscimento di idoneità. Tale riconoscimento
consente alle ONG di accedere al finanziamento governativo
per la realizzazione di progetti di cooperazione, affidati
dal ministero degli Affari esteri o promossi dalle stesse
organizzazioni, e delle altre attività previste
dalla legge.
Le ONG possono essere suddivise in cinque tipologie che,
però, non si eludono a vicenda: -ONG
di volontariato classiche, dove è tuttora marcata
la dimensione dell'impegno personale come testimonianza
sociale;
-ONG che realizzano progetti di cooperazione a breve-medio
termine o in situazioni di emergenza, con l'invio di personale
diversamente inquadrato secondo la qualifica e l'esperienza
professionale;
-ONG che sono orientate verso il sostegno tecnico-economico
di partner dei Paesi in via di sviluppo, cofinanziando
la realizzazione di microprogetti gestiti da referenti
locali senza invio di volontari;
-ONG specializzate in studi, ricerche e formazione di
personale italiano o proveniente dai Paesi in via di sviluppo; -ONG
che operano prevalentemente in Italia attraverso la
realizzazione
di attività di informazione ed educazione sui temi
dello sviluppo, della cooperazione internazionale e della
mondialità, rivolte alle scuole o ad altri segmenti
di popolazione.
Le ONG, indipendentemente dal riconoscimento di idoneità del
ministero degli Affari esteri italiano, possono accedere
ai finanziamenti dell'Unione Europea previsti per i progetti,
nei Paesi in via di sviluppo o in Italia, che rientrano
nei programmi europei di cooperazione.
tratto
dal glossario di: vita
non profit online
ONLUS
Le Onlus, organizzazioni non lucrative
di utilità sociale disciplinate dal decreto legislativo
n. 460/97, definiscono in termini esclusivamente fiscali
molteplici tipologie di enti non profit: associazioni,
comitati, fondazioni, società e cooperative ecc.
Scopo della legge è di agevolare fiscalmente,
in presenza di determinate condizioni ed entro limiti
ben
precisi, le organizzazioni non profit e di favorirne
la diffusione nel Paese.
tratto
dal glossario di: vita
non profit online
Organizzazioni
di Volontariato
Rientrano nella definizione
legislativa di organizzazioni di volontariato
tutti gli organismi,
qualunque sia la veste giuridica scelta, liberamente
costituiti
per svolgere attività senza fine di lucro, anche
indiretto, per scopi esclusivi di solidarietà e
che si avvale in modo determinante e prevalente delle
prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri
aderenti. Tale definizione è contenuta nella
legge quadro 11 agosto 1991, n. 266; ogni Regione ha
poi deliberato
una propria legge regionale che disciplina sul proprio
territorio il riconoscimento delle organizzazioni di
volontariato
e ne gestisce il Registro regionale.
tratto
dal glossario di: vita
non profit online
Solidarietà
Conseguenza
della concezione per cui ogni essere umano è persona
cioè non individuo a sé
stante ma parte di una comunità composta da altre
persone fra le quali esistono vincoli di collaborazione,
comunanza di obiettivi, di problemi, di azioni in vista
di uno sviluppo culturale, economico e sociale che interessa
nello stesso tempo e con la stessa intensità tutti
e ciascuno. Si ritrova il termine solidarietà nella
Carta Costituzionale italiana (articolo 2 secondo comma)
'La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali
ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento
dei doveri inderogabili di solidarietà politica
economica e sociale'.
tratto
dal glossario di: vita
non profit online
URL: Uniform Resource Locator
L'indirizzo di
una macchina, di un sito web, di un file su internet.
In essa
il prefisso (es.: http, news, file) indica il tipo di
connessione, mentre il doppio slash (//) specifica che
l'informazione successiva è il nome dell'host
su internet cui ci si collega.
tratto
dal glossario di: vita
non profit online
Username
Nome
di un utente, solitamente abbinato a una password per
accedere a un collegamento
tratto
dal glossario di: vita
non profit online
Sconto
Etico / Quota Etica
L'associazione Adelfos stipula
con operatori commerciali, degli accordi finalizzati
al
riconoscimento agli acquirenti del diritto incondizionato
ad acquistare beni e servizi con uno sconto sul prezzo
ordinario.
Le
somme corrispondenti allo sconto saranno incassate da
Adelfos che provvederà a girarle alle Organizzazioni
Non Profit scelte dagli stessi consumatori etici al raggiungimento
del somma minima necessaria.
Utente
di Adelfos
normale navigatore internet che
sta navigando sul sito di Adelfos.
Navigatore
Etico
un navigatoreche ha intenzioni di tipo
etico/solidale.
Pannello
di Controllo
pagina Internet personale alla
quale si accede solamente tramite apposita Login
e Password
di riconoscimento che generalmente viene utilizzata per
gestire e modificare i propri dati su siti internet
tramite
i quali si usufruisce di servizi.
Nel caso di Adelfos, esistono 3 tipi diversi di Pannelli
di Controllo:
Pannello
di Controllo per Imprese Sociali Adelfos
usato dai rispettivi
responsabili di aziende che intendono fare ecommerce
sostenendo
anche le iniziative di Adelfos;
Pannello
di Controllo per Organizzazioni Non Profit
usato
dai rispettivi responsabili di Organizzazioni
Non Profit
che intendono pubblicizzare gratuitamente la loro Organizzazione
per incentivare le donazioni;
Pannello
di Controllo per Navigatori Etici
usato dai
navigatori per scegliere di miscelare gli sconti
etici dei propri
acquisti fra più Organizzazioni Non Profit e per
essere costantemente informati sulle nuove iniziative
di Adelfos. Per
ottenere Login e Password, bisogna registrarsi
registrazione
Organizzazione Non Profit ( effettuata dal responsabile
della Organizzazione stessa )
registrazione
E-commerce
registrazione
Consumatore Etico
registrazione
Organizzazione Non Profit Account
conto, abbonamento, accredito,
abilita l'accesso, generalmente a pagamento, ai servizi
offerti da un provider (accesso a Internet, casella di
posta elettronica, etc.), per compiere qualsiasi operazione
bisogna avere un identificativo (username o userid) e
una password, che identificano l'utente al sistema di
elaborazione in remoto.
Login
registrazione
in ingresso, operazione
di connessione ad un computer host, che può anche
richiedere l'immissione di un username e una password. Logoff
uscita, procedura di conclusione
di una sessione di collegamento a un computer (BBS o altro).
Password
parola d'accesso, parola d'ordine,
parola riservata che consente l'accesso sicuro
ad un sistema di elaborazione.
e-commerce
- ecommerce - commercio elettronico:
email
posta elettronica, sistema
che permette a un utente di scambiare messaggi con altri
utenti (o gruppo di utenti) tramite una rete telematica.
Il termine e-mail viene utilizzato a indicare un messaggio
ricevuto o spedito, l'insieme dei messaggi e anche l'indirizzo
della propria casella postale elettronica. url
(Uniform Resource Locator)
identificatore uniforme di risorse, l'indirizzo
che definisce, in maniera univoca e incontestabile, la
posizione di una risorsa in Rete. Si compone del prefisso
che indica il tipo di connessione di cui avete bisogno
(http, news, file etc). Il // preannuncia che l'informazione
che segue è il nome della macchina su Internet
cui state per avere accesso e a volte questa parte può
essere seguita dal numero che specifica la porta da cui
entrerete, se non si tratta di quella principale. Dopo
un ulteriore / si descriverà il percorso di directory
che seguirete per arrivare al file desiderato che sarà,
se vi trovate sul Web, designato con un suffisso .html. Organizzazione
Non Profit
Ente Non Profit,
ONP, Il Non Profit viene considerato
l'insieme dei soggetti della società civile che mette al
primo posto il miglioramento della qualità della
vita dell'individuo, nella realizzazione dei bisogni
del singolo e di uno sviluppo della società civile
sulla base dei principi della solidarietà e della
sussidiarità.
Fanno parte del Non Profit, fra gli altri, le organizzazioni
di volontariato, le associazioni di promozione sociale
e le cooperative sociali. Il Non Profit, attraverso impegno civile
e solidale dei soggetti che lo compongono, si propone
come obiettivi
la promozione dello sviluppo umano, la tutela dei diritti
umani e della pace, la lotta all'esclusione sociale e
alle tradizionali forme di povertà.
definizione
approfondita di Organizzazione Non Profit: Organizzazione che non ripartisce gli utili
fra i propri soci ma investe tutto per il raggiungimento
dei suoi scopi. Non
distribuisce gli utili fra i soci, anche in modo indiretto,
utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve
o capitale durante la sua esistenza, salvo che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte per legge o siano
effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative
di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento,
fanno parte della medesima ed unitaria struttura; impiega
gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione
delle attività istituzionali e di quelle ad esse
direttamente connesse;
ecco qui elencati alcuni tipi di Organizzazioni Non Profit:
-altro ente privato
-altro tipo di associazione
-arte e cultura
-associazione bancaria
-associazione sportiva
-comitato
-cooperativa sociale
-ente di promozione sociale
-ente ecclesiastico cattolico
-ente lirico
-ente religioso di altra confessione
-fondazione
-I.P.A.B. privata
-ONG
-organizzazione di volontariato
-ospedale
-pro-loco Causa
Sociale: Caused
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