ONLUS
Organizzazioni
Non Lucrativa di Utilità Sociale
"
Decreto
Legislativo 4 dicembre 1997 numero 460 " e
per poter vantare questo nome queste organizzazioni, vengono certificate da un
ufficio apposito della loro stessa Provincia
DEFINIZIONE DI ONLUS:
Introduzione di una nozione di diritto speciale neutra (fondazioni, associazioni, enti eccetera), operante nei campi dell'assistenza sociale e socio-saniaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela artistica e dell'ambiente, promozione di cultura e arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica, con finalità solidaristica e con rigidissimi requisiti statutari. Esclusione autoritativa per enti pubblici, società non cooperative, enti bancari, partiti e movimenti politici, sindacati e associazioni di datori di lavoro e di categoria. Regime separato parzialmente per le associazioni di promozione sociale ed enti ecclesiastici.