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Art.1

Costituzione

1. E' costituita con sede in Forlì , via dei Mille, 28 l'associazione denominata ADELFOS Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) di seguito detta associazione.
( di diritto di cui alla legge 266/91 D. legge 466/97 comme 8 art. 10 de legge 460/97 )

2. L'associazione:

- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è precisato che:

- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;

- svolge attività di informazione, formazione ed assistenza riguardanti l'uso del personal computer per persone svantaggiate;

- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

- può erogare donazioni a favore di altre Onlus o enti pubblici operanti nell'ambito dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria, della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica indirizzata allo studio di patologie di particolare rilevanza sociale e degli aiuti umanitari.

- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, e/o, su esplicito mandato del consiglio, per le spese di gestione dell'associazione.

- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus o a finì di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

3.Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti i membri dell'Associazione, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento e dell'attività dell'organizzazione  stessa.

4. Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

5. L'associazione ha durata illimitata.

Art.2

Attività

1.      L'associazione svolge le seguenti attività:

1) ) Istruzione

2) Beneficenza

3) Formazione

4) Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente

5) Tutela dei diritti civili

2.L'attività dell'Associazione  può essere svolta anche in collaborazione con altre                                                              organizzazioni, anche attraverso accordi o convenzioni con enti pubblici o privati

Art.3

Soci

1. Sono Soci quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal comitato.

2. I soci possono svolgere anche attività non retribuita.

Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

3. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie;

- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno un anno;

- morte;

- indegnità deliberata dal comitato. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso all'assemblea dei soci la quale decide in via definitiva.

Art.4

Diritti e obblighi dei soci

1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato, escludendo espressamente la tempestività della partecipazione alla vita associativa.

2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dal comitato e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

3.Tutti i soci hanno diritto di consultare lo statuto ed i verbali e di trarne copia se lo ritengono necessario.

4. I soci non possano vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art.5

Organi

1. Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea;

- il comitato;

- il presidente;

Art.6

Assemblea

1.L'assemblea è costituita da tutti i soci.

2.Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax, email, icq, sms o altro mezzo di comunicazione preventivamente concordato con atto privato ).

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

6. Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe.

7. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.

8. L'assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del comitato;

- approvare il programma di attività proposto dal comitato;

- approvare il bilancio preventivo;

- decide se costituire il collegio dei revisori dei conti;

- decide se costituire ed eleggere i tre arbitri amichevoli formanti il collegio arbitrale;

- approvare il bilancio o rendiconto consuntivo entro il 30 giugno;

- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo16;

- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.

Art.7

Comitato

1. Il comitato è costituito da 3 a 5 membri dall'assemblea ed è composto da Presidente,Vicepresidente e Segretario e dai consiglieri. Esso può cooptare altri membri e non, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.

2. Il comitato si riunisce almeno una volta ogni 6 mesi.

3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax).

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.

5. In prima convocazione il comitato è regolarmente costituito con la presenza della metà dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo    più uno dei suoi componenti.

6. Il comitato ha i seguenti compiti:

- eleggere il presidente;

- assumere il personale;

- nominare il segretario;

- nominare il vicepresidente;

- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;

-redigere e sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;

-determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;

- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;

.

Art.8

Presidente

1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del comitato, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.

2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12.

3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato.

4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

5.Cura l'ordinato svolgimento del lavoro degli organi associativi.

6.Convoca l'assemblea e ne redige l'ordine del giorno, la presiede e ne sottoscrive, con il segretario, il relativo verbale.

7. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente ad eccezione della rappresentanza legale.

Art.9

Segretario

1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;

- provvede al disbrigo della corrispondenza;

- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;

- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il 25 settembre e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il  25 giugno

- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;

- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato;

- è a capo del personale.

Art.10

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti se nominato è costituito da  almeno un componente effettivo e può vantare di due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.

2. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.

4. Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

5. Il collegio decade se la maggioranza dei membri si ritirano dalla carica.

Art.11

Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

3. Il collegio decade se la maggioranza dei soci costituenti si ritirano dalla carica.

Art.12

Durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art.13

Risorse economiche

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

-quote associative e contributi dei soci;

- contributi dei privati;

- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;

- contributi di organismi internazionali;

- donazioni, raccolta fondi e lasciti testamentari;

- introiti derivanti da convenzioni;

- entrate derivanti dalle attività istituzionali e connesse;

- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal comitato.

3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.

Art.14

Quota sociale

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art.15

Bilancio o rendiconto

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato, i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti) da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

2. Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

3. Il bilancio (rendiconto) deve essere presentato entro il 25 Giugno dell'anno seguente.

Art.16

Modifiche allo statuto

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Art.17

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

 

 
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