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come aiutare le persone colpite dal maremoto
D.Lgs.
4 dicembre 1997, n.460
Riordino della disciplina tributaria degli
enti non commerciali
e delle organizzazioni non lucrative
di utilità sociale
(G.U. 2 gennaio 1998, n. 1 - S.O. n. 1)
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Articolo 10
Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale
1
Sono organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni,
i comitati, le fondazioni, le società cooperative e
gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica,
i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto
pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata,
prevedono espressamente:
- a) lo
svolgimento di attività in uno o più dei seguenti
settori:
- 1)
assistenza sociale e socio-sanitaria;
- 2)
assistenza sanitaria;
- 3)
beneficenza;
- 4)
istruzione;
- 5)
formazione;
- 6)
sport dilettantistico;
- 7)
tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse
artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939,
n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409;
- 8)
tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente,
con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente,
di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali
e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22;
- 9)
promozione della cultura e dell'arte;
- 10)
tutela dei diritti civili;
- 11)
ricerca scientifica di particolare interesse sociale
svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata
ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni
che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da
definire con apposito regolamento governativo emanato
ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
- b) l'esclusivo
perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- c) il
divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate
alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente
connesse;
- d) il
divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e
avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale
durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate
a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento
fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- e) l'obbligo
di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione
delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente
connesse;
- f) l'obbligo
di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di
suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni
non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica
utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all' articolo
3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo
diversa destinazione imposta dalla legge;
- g) l'obbligo
di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- h) disciplina
uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative
volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo,
escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione
alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti
maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione
e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per
la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- i) l'uso,
nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico della locuzione "organizzazione
non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".
- 2
-
- Si
intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale
quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative
alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria,
dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico,
della promozione della cultura e dell'arte e della tutela
dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati
o partecipanti, nonchè degli altri soggetti indicati alla
lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:
- a) persone
svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche,
economiche, sociali o familiari;
- b) componenti
collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
- 3
-
- Le finalità
di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando
tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione
vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri
soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro
si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera
a) del comma 2.
4
A prescindere
dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque
inerenti a finalità di solidarietà sociale le
attività statutarie istituzionali svolte nei settori
della assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza,
della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse
artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089,
ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della
tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione
dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta
e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di
cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale
svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidate ad
università, enti di ricerca ed altre fondazioni che
la svolgono direttamente (1),
in ambiti e secondo modalità da definire con apposito
regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, nonchè le attività di
promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti
apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello
Stato.
5
Si considerano
direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie
di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico,
promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili,
di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera
a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2
e 3, nonchè le attività accessorie per natura
a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle
stesse. L'esercizio delle attività connesse è consentito
a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno
dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse
non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che
i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese
complessive dell'organizzazione.
6
Si considerano
in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di
gestione:
- a) le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati
o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi
e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per
l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano
erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro
parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo
grado, nonchè alle società da questi direttamente
o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni
più favorevoli in ragione della loro qualità.
Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei
settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma
1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti
ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai
loro familiari, aventi significato puramente onorifico e
valore economico modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni
economiche, siano superiori al loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo
di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto
legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336,
e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio
sindacale delle società per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari
finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di
ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori
del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro
per le medesime qualifiche.
- 7
-
- Le disposizioni
di cui alla lettera h) del comma 1 non si
applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) ed i) del medesimo
comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
- 8
-
- Sono in
ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura
e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui
alla legge
11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano,
le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai
sensi della legge
26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di
cui alla legge
8 novembre 1991, n. 381 nonché i consorzi di cui all'articolo
8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano la
base sociale formata per il cento per cento da cooperative
sociali (2).Sono
fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli
organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative
e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle
citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del
1991.
- 9
-
- Gli enti
ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo
Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni
di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all' articolo
3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n.
287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal
Ministero dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente
all'esercizio delle attività elencate alla lettera a) del
comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla
lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si
applicano le disposizioni anche agevolative del presente
decreto, a condizione che per tali attività siano tenute
separatamente le scritture contabili previste all' articolo
20-bis del decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, introdotto dall' articolo
25, comma 1
10
Non si considerano
in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali
diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla
legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici,
le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro
e le associazioni di categoria.
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